Art. 1

Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a.software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della presente legge. b.software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge. d.programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo e la relativa documentazione sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo. e.formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

Art. 3 (Documenti) ISO (International Organization for Standarditiation) o successive simili organizzazioni riconosciute a livello internazionale.

Art. 4 (Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza) 2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale 196/2003 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza. 4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

Art. 5 (Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)

Art. 6 (Centro di competenza sull'open source)

2. Gli obiettivi del Centro di competenza sull'open source sono i seguenti: FLOSS, ed Imprese campane di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open source; b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nella P.A.; c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;

e) promuovere iniziative di coordinamento con il Centro Nazionale per l'Informatica nella FLOSS; t) creare una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull'open source; g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura FLOSS; Art. 7 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo) 1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 8 (Istruzione scolastica) 1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.

Art. 9 (Regolamenti attuativi) 1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi di formazione del personale per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.

Art. 10 (Norma transitoria) 1. Entro anni due dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 5 della presente legge. 2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4. 3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.

Art. 11 Norma finanziaria

 
propostaleggeregionale.txt · Ultima modifica: 2007/11/01 03:15 (external edit)
 
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