5 per mille Dichiarazione dei redditi e sostegno delle Associazioni di promozione sociale, di volontariato e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'art. 1 comma 337 della legge finanziaria 2006 (legge del 23 dicembre 2005, n. 266 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2005- Suppl. Ordinario n. 211), e il successivo Decreto attuativo del 20 gennaio 2006, comprendente anche i pertinenti modelli di domanda, del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2006, n. 22), ha previsto che nella prossima dichiarazione dei redditi i contribuenti potranno scegliere di destinare una quota pari al [[5]] per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le seguenti finalità: a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10 del dlgs n. 460/1997 e successive modificazioni), nonché delle associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 383/2000) e delle associazioni e fondazioni riconosciute (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del dlgs n. 460/1997); b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Il contribuente potrà destinare la quota del [[5]] per mille apponendo la [[firma]] e il codice fiscale del soggetto a cui intende devolvere il suo contributo negli appositi spazi che compaiono sui modelli di dichiarazione dei redditi (CUD, Modello 730 – 1 bis e Modello Unico persone fisiche 2006).È consentita una sola scelta di destinazione. La scelta di destinazione del [[5]] per mille e quella dell'8 per mille (di cui alla legge n. 222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro. L'elenco dei destinatari del contributo, incluso il relativo codice fiscale, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.it