**ALLEGATO B. SCHEMA TIPO DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “...”** DEFINIZIONI E FINALITA’ ART. 1 L'Associazione “...”, costituita in data ... a ... è un’Associazione autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, a carattere volontario, democratica e progressista. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste. ART. 2 Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività: culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Sono campi specifici di attività dell'Associazione: cultura, promozione delle tecnologie multimediali e informatiche, formazione professionale e comunque ,tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell'Associazione. In particolare l'Associazione si prefigge di: * favorire la diffusione della filosofia GNU (http://www.gnu.org) promuovendone concetti, progetti e contenuti. Con particolare riferimento al campo informatico e al software libero, l'attività ha come oggetto sistemi operativi aperti, come GNU-Linux, i software con sorgenti liberamente accessibili, studiabili, adattabili e perfezionabili da parte dall'utente. Particolare interesse è rivolto dall'Associazione al mondo della scuola, degli enti pubblici, dell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile; * favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa; * promuovere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici; * promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici; * sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica, conferendo anche borse di studio; * organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, a livello locale, nazionale che internazionale; * recuperare computer dismessi per scopi di prevalente utilità socio-culturale; * promuovere l'accesso alle tecnologie informatiche da parte di chi ne è escluso per motivi economici, sociali, culturali od anagrafici, sia esso cittadino italiano o straniero, residente in Italia od in altra nazione; * diffondere la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologie informatiche e contribuire alla loro risoluzione. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. ART. 3 Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali: * messa a disposizione presso la propria sede di pubblicazioni scientifiche e divulgative, materiale ed attrezzature informatiche di vario tipo, connessione ad internet; * [[organizzazione]] di convegni e dibattiti; * proposizione di corsi di formazione, sia per i soci, che aperti all'esterno dell'Associazione stessa; * ogni altra attività, svolta anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, che rientri negli scopi sociali e possa servire a perseguirli. I SOCI ART. 4 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente [[statuto]] ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello [[statuto]], l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio , introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci si distinguono in: fondatori, onorari, ordinari. * Fondatori: sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione ed hanno diritto di voto. * Onorari: possono essere coloro che per benemerenze particolari e prestigio personale o per contributi ovvero per operosità verso l’Associazione contribuiscono ad accrescere l’importanza della stessa e ad elevare il prestigio, hanno diritto di voto. * Ordinari: sono coloro i quali desiderano aderire alle attività dell’Associazione, partecipando personalmente alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote associative, hanno diritto di voto. ART. [[5]] Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio [[nome]], cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo [[statuto]], al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. ART. 6 E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione , in merito alle domande di ammissione , verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta , al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell'Associazione “...” , ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta , o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine , l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. ART. 7 I soci hanno diritto a : * frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; * a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; * a discutere ed approvare i rendiconti; * ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea. ART. 8 Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello [[statuto]] e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. ART. 9 La qualifica di socio si perde per: * decesso; * mancato pagamento della quota sociale; * espulsione o radiazione; * dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. ART. 10 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante ,a seconda dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi: * inosservanza delle disposizioni dello [[statuto]], di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; * denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; * l’attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; * il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; * appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; * l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. ART. 11 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci, oppure il Collegio dei Garanti. PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE ART. 12 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: * beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; * contributi, erogazioni e lasciti diversi; * fondo di riserva. ART. 13 L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. ART. 14 La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. ART. 15 Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature. L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 16 Partecipano all’assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordina del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio mediante lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma. ART. 17 L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione , nei casi previsti dagli art. 19 e 32 , ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. ART.18 L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. ART. 19 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo [[statuto]] o al regolamento , proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 32. ART. 20 L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione. ART.21 L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 : * approva le linee generali del programma di attività; * approva il rendiconto annuale; * delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo; * elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo; * nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una [[commissione]] elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; * delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. GLI ORGANISMI DIRIGENTI ART. 22 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. ART. 23 Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea. ART. 24 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: * il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio. * il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni. * il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li [[firma]] con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. ART. 25 Compiti del Consiglio Direttivo sono: * eseguire le delibere dell’Assemblea; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; * predisporre il rendiconto annuale; - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; - deliberare circa l’ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; * deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; * stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati; - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; - presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo. ART. 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo [[firma]] insieme al Presidente, tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. ART. 27 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni. ART. 28 Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno del Circolo, sulle violazioni dello [[statuto]] e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare l’espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell’art. 10. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario. ART. 29 Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all’assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo. ART. 30 I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo. ART. 31 Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART. 32 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni , di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente [[statuto]], ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori , scegliendoli preferibilmente fra i soci. DISPOSIZIONI FINALI ART. 33 Per quanto non previsto dal presente [[statuto]] o dal regolamento interno, decide l’assemblea dei soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi.