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ART. 1
ART. 2
ART. 3
I SOCI
ART. 4
Il numero dei soci Ú illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9 . Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio , introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci si distinguono in: fondatori, onorari, ordinari.
ART. 5
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nomestatuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 6
ART. 7
I soci hanno diritto a:
ART. 8
Il socio Ú tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto
ART. 9
La qualifica di socio si perde per:
ART. 10
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
ART. 11
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, Ú ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci, oppure il Collegio dei Garanti .
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
ART. 12
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART.18
ART. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto
ART. 20
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
ART.21
- approva il rendiconto annuale;
commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
ART. 22
ART. 23
ART. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
ART. 25
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- predisporre il rendiconto annuale;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
ART. 26
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
firma insieme al Presidente, tale verbale Ú conservato agli atti ed Ú a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
ART. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni Ú fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
ART. 28
Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
ART. 29
ART. 30
I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.
ART. 31
Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.
ART. 32
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33
Per quanto non previsto dal presente statuto